settembre 29, 2017
DEPENALIZZAZIONE E CONFISCA A CARICO DEI MONEY TRANSFERS
di Avv. Maurizio Arena – Prof. Avv. Ranieri Razzante
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, ha depenalizzato, come è
noto, alcuni reati puniti con la sola pena pecuniaria dal d.lg. 231/2007 (Legge Antiriciclaggio). Si tratta precisamente delle seguenti fattispecie previste nell’art 55:
comma 1. Violazione delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l’obbligo di identificazione
Per tale fattispecie sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5000 e
30000 euro (in precedenza si trattava di delitto punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro).
comma 4. Omessa, tardiva o incompleta registrazione di cui all’articolo 36
Per tale fattispecie sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5000 e 30000 euro (in precedenza si trattava di delitto punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro).
comma 6. Adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione con mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione
Per tale fattispecie sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10000 e 50000 euro (in precedenza si trattava di delitto punito con la multa da 5200 a 26000 euro).
comma 7. Omessa, tardiva o incompleta comunicazione prevista dall’articolo 36, comma 4, da parte dei soggetti di cui all’articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d).
Trattasi degli agenti di cambio; dei mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies, comma 2, TUB; degli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-quater, comma 2, TUB; degli agenti indicati nell’articolo 128-quater, commi 6 e 7, TUB. Per tale fattispecie sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5000 e 30000 euro (in precedenza si trattava di delitto punito con la multa da 2600 a 13000 euro).
La confisca a carico dei Money Transfer Il d.lg. 169/2012 ha inserito nel testo dell’art 55 i commi 9-bis e 9-ter, specificamente dedicati ai c.d. money transfer (agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro: art 1, comma 1, lettera n), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.111). Il comma 9-bis dell’art 55 prevede che per “gravi e reiterate violazioni” delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo è ordinata la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. Ad oggi però le violazioni dei commi 1 e 4, come si è visto, sono illeciti amministrativi. Poiché i fatti in questione non sono più previsti dalla legge come reato, il comma 9-bis perde indirettamente la sua operatività.
Lo stesso dicasi del successivo comma 9-ter, secondo il quale “gli strumenti sequestrati ai fini della
confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati
dall’Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”. La confisca sarà possibile in altre ipotesi e per altri reati (tipicamente per il delitto di riciclaggio anche in forma associativa), ma non più per le menzionate infrazioni alla L.A. Si tratta di uno degli effetti nocivi della depenalizzazione “alla cieca” effettuata dal d.lg. 8/2016, che determina un grave vulnus alla repressione di violazioni pericolose, diffuse e spesso connesse al finanziamento del terrorismo.
per scaricare il pdf: Depenalizzazione e confisca a carico dei Money Transfers