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07/04/2018

 

  LE PIÙ RECENTI MISURE EUROPEE DI CONTRASTO AL TERRORISMO

  di Miriam Ferrara

 

Attualmente il fenomeno terroristico è al centro di tutti i dibattiti politici, sia nazionali che internazionali. Nonostante i pregevoli sforzi dei legislatori nazionali, un assunto di base sta finalmente prendendo terreno: sono necessarie azioni comuni per combattere una minaccia comune.

Tale principio emerge chiaramente anche dalle recenti misure di contrasto adottate dall’Unione Europea.

Per tale motivo appare importante esporre, senza alcuna pretesa di completezza, le principali politiche anti-terrorismo ultimamente elaborate in ambito europeo.

Simbolicamente, è possibile inquadrare con il termine “tre F” gli oggetti al centro delle normative europee di riferimento:

  • Foreign Fighters
  • Frontiere
  • Finanze

Per quanto riguarda la prima macro-categoria, ormai da più di tre anni l’Unione Europea sta spingendo molto in varie direzioni, prima tra tutte la risposta penale.

A titolo di esempio, nel 2015, in adempimento dei propri obblighi comunitari, l’Italia ha inserito all’interno del proprio codice penale l’art. 270 quater 1, che criminalizza le condotte tipiche dei foregin fighters. La maggior parte degli Stati Europei, tra i quali anche l’Italia, punisce infatti l’organizzazione, il finanziamento e la propaganda di viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

Posto che dal 2014, secondo i dati rilasciati da Europol, circa 7800 individui europei, provenienti da 24 Stati Membri, hanno lasciato l’occidente per combattere tra le fila dell’ISIS, il problema attuale non risulta ormai tanto quello rappresentato da coloro che partono per i territori bellici, quanto piuttosto da coloro che tornano dagli stessi (c.d. returnees).

Pertanto, oltre alla previsione dello strumento penale, che purtroppo non è sempre di rapida ed efficace applicazione a causa delle difficoltà probatorie e delle lungaggini giudiziarie, nel 2016 è stata emanata la Direttiva (UE) 2016/681 sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR)[1] a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Tale atto costituisce un importante strumento di controllo dei soggetti che rientrano in territorio europeo, poiché impone alle compagnie aeree di fornire alle Autorità Nazionali competenti tutte le informazioni relative ai passeggeri che prenotano voli da e per l’Europa. Si tratta in particolare dei dati rilevabili sia al momento della prenotazione che del check-in, ovvero le date del viaggio, l’itinerario, le informazioni relative al biglietto aereo, al soggetto, al bagaglio e alla modalità di pagamento del viaggio. Nonostante alcune critiche provenienti dalle parti più garantiste, è opportuno sottolineare che non vi è alcuna nuova lesione della privacy, in quanto trattasi di informazioni già utilizzate dalle compagnie aeree per finalità commerciali.

La seconda linea strategica riguarda invece i controlli previsti alle frontiere dall’area Shengen.

In particolare, da ottobre 2017 è stato introdotto un nuovo sistema di registrazione dei dati forniti alle frontiere, che dovrebbe avere completa esecuzione entro il 2020.

Il nuovo sistema Entry/Exit (EES)[2] ha fondamentalmente tre obiettivi: migliorare l’efficienza dei controlli esterni, ridurre il fenomeno dell’immigrazione clandestina e contribuire alla lotta al terrorismo e ai crimini trans-nazionali.

A differenza dell’impianto previgente, tali controlli vengono effettuati su tutti i soggetti in entrata o in uscita, a prescindere dall’esistenza di un visto e della cittadinanza. Nella pratica, il nuovo sistema sostituirà il classico timbro sul passaporto con un dispositivo elettronico che raccoglie e fornisce informazioni, quali ad esempio la data e il luogo di entrata o di uscita dall’Area Shengen, la durata del soggiorno, l’eventuale scadenza del visto e i precedenti voli. Tali dati saranno raccolti in un database che andrà ad arricchire il Biometric Information System, disponibile tanto alle Autorità nazionali competenti, quanto all’Europol e alle Autorità degli altri Paesi Membri.

Pertanto, è evidente come il legislatore europeo abbia dato un ruolo chiave alla cooperazione e allo scambio informativo, prevedendoli in termini di strumenti indispensabili ai fini del buon funzionamento delle nuove previsioni.

In secondo luogo è necessario evidenziare l’importanza che l’Unione Europea sta dando alla regolamentazione dell’utilizzo delle informazioni e dei dati personali, tanto in ambito pubblicistico, come ad esempio con la Direttiva PNR e  il sistema Entry/Exit (EES), quanto in ambito privatistico, con il Regolamento UE 2016/67 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che abroga la direttiva 95/46/CE).

Infine, per quanto riguarda il terzo strumento della lotta al terrorismo, ovvero il taglio alle risorse finanziarie dei gruppi terroristici, sono numerose le iniziative europee in tal senso[3].

A titolo di esempio, è possibile richiamare le normative relative alle segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo, ai controlli sugli enti di beneficienza, l’aggiornamento della direttiva antiriciclaggio ed infine la recentissima creazione di un osservatorio sulla blockchain[4].

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=IT

[2] https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/factsheet_-_entryexit_system_en.pdf

[3] Per maggiori informazioni vedere http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98617/cutting-cash-flows-to-terrorists

[4] https://ec.europa.eu/italy/news/20180201_UE_inaugura_osservatorio_e_forum_sulla_blockchain_it

 

per scaricare il pdf: Le più recenti misure europee di contrasto al terrorismo