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ottobre 24, 2017

L’EVOLUZIONE DELL’EUROPOL

ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/794

di Miriam Ferrara

 

L’Europol nasce come conferenza intergovernativa nel giugno del 1991, al fine di garantire un coordinamento della cooperazione tra gli Stati dell’Unione Europea attraverso lo scambio di informazioni e l’attività di intelligence, intesa come attività con lo scopo di aiutare i decision makers ad analizzare fenomeni e compiere operazioni sulla base dei risultati individuati. In particolare l’attività dell’Europol è rivolta non solo alle amministrazioni pubbliche e alle imprese private con cui collabora, ma anche al Consiglio e alla Commissione Europea.

Inizialmente non era chiara la natura di tale organismo e, in ambito comunitario, si contrapponevano due visioni profondamente diverse tra di loro: da un lato c’era chi accoglieva la c.d. “Federal Vision”, per cui tale ente doveva concretizzarsi nella creazione di un sistema di cooperazione e di analisi delle informazioni in base alle quali utilizzare diversi poteri esecutivi di azione; dall’altro, secondo la c.d. “Interngovernmental Vision” l’Europol doveva configurarsi come una mera piattaforma per lo scambio di informazioni tra le diverse forse di polizia nazionali.

Il vero punto di partenza della lunga strada che ha portato alla creazione dell’attuale Europol è il 28 giugno 1991, quando il Consiglio Europeo scolpì i due principali aims della conferenza: la creazione di una “relay station” per lo scambio di informazioni e di esperienze e la previsione di un potere di azione all’interno degli Stati Membri[1]. Con il passare del tempo poi ci fu un progressivo ampliamento di poteri e compiti affidati alla Conferenza sulla scia della Federal Vision. 

A seguito del Trattato di Maastricht, della Convenzione Europol del 1998[2] e dell’Europol Council Decision del 2010[3], nel 2016 l’Europol di trasforma definitivamente da corpo intergovernativo ad Agenzia dell’Unione Europea con piena personalità giuridica ai sensi dell’art. 62 EU Regulation 2016/794. Tale regolamento ha definitivamente finalmente fornito una normativa compiuta, sistematica e unitaria. L’Europol è stato quindi consacrato come strumento di cooperazione, da attuare attraverso il supporto ed il rafforzamento delle Autorità competenti negli Stati Membri nella prevenzione e nella repressione di tre categorie di reati: il crimine organizzato, il terrorismo e le altre forme di gravi crimini che riguardano due o più Stati Membri[4].

Tra le novità più significative del Regolamento rientra sicuramente la previsione di cui all’art. 6 Regolamento. Sulla scorta di tale disposizione infatti l’Europol ha acquisito un potere di richiesta di avviare un indagine penale, ovvero la possibilità di richiedere agli Stati Membri di avviare, svolgere e coordinare un’indagine penale tramite le unità nazionali.

Interessante risulta anche la disciplina organica riguardo al sistema di acquisizione, trattamento e conservazioni delle informazioni, descritta negli artt. 17-20 del Regolamento. Le fonti da cui Europol attinge per reperire informazioni sono suddivise in quattro macro-gruppi: in primis gli Stati Membri, poi gli organismi dell’Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, il settore privato ed infine le fonti accessibili al pubblico. Le finalità per cui può trattare le informazioni così raccolte sono invece descritte nell’art. 18 comma 2[5], seguendo comunque le indicazioni e le limitazioni date dalla fonte a cui ha attinto. Per quanto riguarda l’utilizzo delle informazioni raccolte, gli Stati membri e il personale dell’Europol possono effettuare interrogazioni sui dati, salve eventuali limitazioni.

Il regolamento distingue però due ipotesi l’accesso diretto e l’accesso indiretto. Il primo viene effettuato al fine di eseguire analisi strategiche[6] o tematiche e controlli incrociati diretti a identificare collegamenti o altri nessi pertinenti tra informazioni concernenti le persone sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato, e le persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol. L’accesso indiretto, consentito nel caso in cui le informazioni debbano essere utilizzate al fine di svolgere analisi operative[7], si articola in due momenti: una volta effettuata la richiesta all’Europol, in caso di riscontro positivo l’Agenzia avvia la procedura tramite cui l’informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell’informazione.

Per concludere appare opportuno segnalare che, in materia di scambio informativo, Europol sta iniziando ad aprire le sue porte anche a Paesi terzi strategici. Difatti il pacchetto anti-terrorismo, presentato il 18/10/2017 a Bruxelles, prevede “un rafforzamento della azione esterna sul contrasto al terrorismo, con il potenziamento della cooperazione dell’Europol con Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia. Gli accordi, che prevedono il trasferimento di dati, rafforzerà le capacità di Europol di impegnarsi con i paesi terzi coinvolti per la prevenzione e la lotta al terrorismo[8].

 

 

[1]    European Council, Lussemburgo 28-29 giugno 1991, Precidency coclusions, Future common action on home affairs and judicial policy, A. “Aims of the Inter-governmental Conference”, punto 2.
[2]    Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention).
[3]    Council Decision of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol).
[4]    In particolare l’Allegato 1 del Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 elenca le forme di criminalità di competenza dell’Europol: terrorismo, — criminalità organizzata, — traffico di stupefacenti, — attività di riciclaggio del denaro, — criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, — organizzazione del traffico di migranti, — tratta di esseri umani, — criminalità connessa al traffico di veicoli rubati, — omicidio volontario e lesioni personali gravi, — traffico illecito di organi e tessuti umani, — rapimento, sequestro e presa di ostaggi, — razzismo e xenofobia, — rapina e furto aggravato, — traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte, — truffe e frodi, — reati contro gli interessi finanziari dell’Unione, — abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario, — racket e estorsioni, — contraffazione e pirateria in materia di prodotti, — falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, — falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, — criminalità informatica, — corruzione, — traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, — traffico illecito di specie animali protette, — traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, — criminalità ambientale, compreso l’inquinamento provocato dalle navi, — traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, — abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali, — genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
[5]    I dati personali possono essere trattati solo a fini di:
  1. a) controlli incrociati diretti a identificare collegamenti o altri nessi pertinenti tra informazioni concernenti:
      – persone sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;
      – persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol;
      2) analisi strategiche o tematiche; analisi operative;
      3)facilitazione dello scambio d’informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell’Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali.
[6]    Definizione contenuta nell’art. 2 del Regolamento Lett b) Analisi strategica: tutti i metodi e le tecniche con cui sono raccolte, conservate, trattate e valutate informazioni allo scopo di sostenere e sviluppare una politica in materia penale che contribuisca alla prevenzione della criminalità e al contrasto effettivo ed efficace contro la stessa.
[7]    Definizione contenuta nell’art. 2 Lett c) Analisi operativa: tutti i metodi e le tecniche con cui sono raccolte, conservate, trattate e valutate informazioni allo scopo di sostenere le indagini penali.
[8]    https://www.agenzianova.com/a/59e738dd1926e3.12275011/1672883/2017-10-18/ue-contrasto-al-terrorismo-verso-avvio-negoziati-con-paesi-terzi-strategici-per-scambio-informazioni-con-europol

 

per scaricare il pdf: Europol