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Misure per il contenimento COVID-19: l’attività dell’Organismo di vigilanza e responsabilità delle persone giuridiche ex art. 25-septies D.Lgs. 231/01

Di Dott. Carlo De Luca

Con la sottoscrizione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (14 marzo 2020), il Governo e le Parti sociali hanno condiviso le Linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Infatti, al fine di prevenire il rischio di contagio per i propri dipendenti (e non solo) e il diffondersi del virus COVID-19, è necessario che le Aziende adottino delle misure specifiche e attuino efficacemente adeguati protocolli di prevenzione dei reati contemplati dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ovvero degli illeciti penali commessi in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro:

  • art. 589 c.p.: omicidio colposo;
  • art. 590 c.p.: lesioni personali colpose.

L’attivazione delle Società in tal senso trova il suo fondamento normativo sia nell’art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) che nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008): tali norme pongono in capo al Datore di Lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure atte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori, anche dal c.d. “rischio biologico”.

In caso di inadempimento da parte delle Società si potrebbe configurare la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, quando il comportamento dei soggetti che commettono materialmente l’illecito abbia procurato alla medesima un vantaggio o comportato comunque minori oneri. Nel contesto legato all’emergenza COVID-19, il vantaggio potrebbe derivare da un risparmio sui dispositivi di protezione e/o dalla decisione di proseguire lo svolgimento della propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i propri dipendenti.

A tale proposito, le imprese devono in primo luogo valutare i rischi di contagio in azienda e aggiornare il DVR, individuando, se possibile, una figura aziendale ovvero un Comitato ad hoc, preposto a monitorare gli aggiornamenti inerenti all’evento; inoltre, è necessario attuare una capillare ed efficace campagna informativa volta a garantire la diffusione interna delle norme comportamentali e delle raccomandazioni a fine di contenere la diffusione del virus. Più specificamente, esse sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 dal DPCM dell’11 marzo 2020, nel quale per le attività produttive e professionali si dispone che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
  • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Inoltre, alle imprese (in particolare, alle attività di produzione) è raccomandato di adottare il c.d. protocollo di gestione delle emergenze del 14 marzo 2020 che si articola nei seguenti punti:

  • fornire una puntuale informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità;
  • definire modalità di ingresso in azienda (es. prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea);
  • individuare procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
  • assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago pulizia e sanificazione in azienda;
  • mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e precauzioni igieniche personali;
  • dotare il personale di dispositivi di protezione individuale (es. guanti, mascherine, ecc.);
  • contingentare l’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack);
  • definire una diversa organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi);
  • stabilire orari e modalità di entrata e uscita dei dipendenti;
  • limitare gli spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
  • gestire casi di presenza di una persona sintomatica in azienda;
  • proseguire nella sorveglianza sanitaria (attraverso visite preventive, visite a richiesta, visite da rientro da malattia) in collaborazione con RLS;
  • costituire un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

A fronte di tali adempimenti prescritti per le imprese, diviene fondamentale il ruolo dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, per due motivi: in primo luogo, sarà necessario che lo stesso mantenga un costante flusso informativo bidirezionale con l’organo amministrativo e con i soggetti aziendali preposti a contenere la diffusione del virus COVID-19 (il datore di lavoro, il medico competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione e gli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze); in secondo luogo, l’OdV è chiamato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 e delle relative misure di prevenzione implementate al fine di prevenire il rischio di lesioni o morte da infezione da Coronavirus, in quanto tali comportamenti possono potenzialmente configurare una delle fattispecie dei reati presupposto ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

In definitiva, gli OdV sono tenuti a chiedere informazioni in merito alle misure adottate, salvo verificare se le stesse rispettino la “compliance 231” e verbalizzare il tutto alla prima occasione utile (anche in video o audioconferenza). Tale attività sarà ancora più intensa e incisiva qualora lo stesso OdV ricopra anche le funzioni del collegio sindacale ai sensi dell’art. 6 comma 4-bis del d.lgs. 231/2001.

Il collegio sindacale non incaricato delle funzioni di vigilanza sul Modello 231, infine, in adempimento dei propri obblighi di controllo sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e in ossequio alle norme di comportamento che suggeriscono uno scambio periodico di flussi informativi, può opportunamente chiedere all’OdV aggiornamenti in merito alle attività di monitoraggio svolte e alla documentazione acquisita. Degli esiti di tale attività il collegio sindacale potrà dar atto nel primo verbale di riunione utile.