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settembre 29, 2017

I PRESUPPOSTI, I CRITERI E IL CONTENUTO DI OPERAZIONI SOSPETTE

di Sabrina Familiari

 

 

L’obbligo di segnalazione di operazione sospetta costituisce il fulcro della normativa antiriciclaggio. In ottemperanza a quanto previsto dalla Raccomandazione GAFI n. 20, l’art. 41 del d. lgs. 231/2007 impone a un’ampia platea di soggetti, costituiti da intermediari finanziari e altri esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori e altri operatori non finanziari, di procedere quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti. L’elemento fondamentale della segnalazione è dunque l’operatività posta in essere dal cliente. L’attività di monitoraggio è funzionale a valutare se l’operatività richiesta è coerente con il profilo economico e finanziario del cliente; a valutare se vi è coerenza tra gli esecutori e gli ordinanti delle operazioni; se vi è discordanza tra le informazioni fornite dal cliente e la documentazione dallo stesso fornita.

Propedeutica all’attività di monitoraggio è l’acquisizione delle informazioni in ossequio al principio “know you customer”. L’adeguata verifica della clientela assume un’importanza fondamentale in fase di instaurazione di rapporti e di svolgimento di operazioni. Nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, gli obblighi di identificazione devono essere commisurati al rischio di riciclaggio, desumibile dalla natura della controparte, dal tipo di servizio richiesto, dall’area geografica di riferimento. La valutazione del rischio, e quindi l’assegnazione di un profilo di rischio, è funzionale inoltre al costante monitoraggio del cliente e alla costante applicazione di misure di adeguata verifica per tutta la durata del rapporto. Strettamente correlato all’obbligo di segnalazione, l’obbligo di registrazione e conservazione dei dati, secondo obbligo cardine della normativa antiriciclaggio, è finalizzato a consentire la ricerca di informazioni in caso di indagini su casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e per l’attività di analisi della UIF o di altre Autorità.

L’efficacia della segnalazione di operazione sospetta presuppone sensibilità, discrezionalità, tempestività (ogni ingiustificato ritardo equivale a un’omessa segnalazione) e collaborazione con le autorità, a cui sottoporre ogni dubbio rilevante. Il modello segnaletico prevede una netta separazione tra i dati informativi di dettaglio, da fornire in forma strutturata, e gli elementi descrittivi in forma libera che, pur facendo riferimento ai dati strutturati, devono illustrare l’operatività anomala. La segnalazione di operazione sospetta deve riportare tutte le informazioni necessarie affinché la UIF possa avviare gli opportuni approfondimenti e valutarne l’effettiva natura sospetta. Il segnalante deve indicare l’evento o l’attività all’origine del sospetto e, se l’operatività segnalata sia identificabile con uno schema rappresentativo di comportamento anomalo diffuso dalla UIF, deve specificare il tipo di fenomeno individuato; un giudizio di valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dell’operatività segnalata secondo il proprio prudente apprezzamento; il numero delle operazioni sospette e l’importo complessivo delle stesse (qualora si tratti di numerose operazioni sospette, il segnalante deve limitarsi a segnalare quelle ritenute più significative e rappresentative della complessiva attività).

Devono essere segnalati, in modo strutturato, tutti i soggetti coinvolti nell’operatività sospetta, in base ai legami giuridico- formali e ai legami fattuali; la categoria di rapporto intrattenuto con il segnalante (numero identificativo, data di accensione e di estinzione, se estinto, il codice ABI-CAB della filiale presso cui è incardinato); eventuali legami tra soggetti, operazioni e rapporti che figurano nella segnalazione. Al fine di fornire un quadro completo dell’operatività sospetta, il segnalante può far riferimento a operazioni non sospette, ma collegate a quelle oggetto di sospetto. Se la segnalazione effettuata è collegata ad una segnalazione già in precedenza avanzata, il segnalante deve indicare che si tratta di “segnalazione collegata” e riportare il numero di protocollo assegnato alla segnalazione alla quale si fa riferimento. La compilazione della segnalazione deve rispettare requisiti di completezza, chiarezza ed esaustività. Esistono due tipologie di segnalazioni di operazioni sospette:

– la segnalazione originaria è quella che viene fatta per la prima volta da un soggetto obbligato, alla quale, in fase di trasmissione, assegna un numero progressivo, che muta in un numero identificativo univoco una volta che viene acquisita dalla UIF;

– la segnalazione sostitutiva viene eseguita dal segnalante, su propria iniziativa o su richiesta della UIF a seguito di riscontro di anomalie, per rettificare i dati contenuti in una segnalazione originaria.
Il responsabile della dipendenza, dell’ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell’intermediario cui compete l’amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni sospette, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 42 del d.lgs. 231/2007. Sarà poi il titolare dell’attività o il legale rappresentante o il suo delegato, qualora ritenga fondate le segnalazioni sulla base degli elementi a disposizione o desumibili dall’AUI, trasmetterle alla UIF, prive del nominativo del segnalante.

 

PARAGRAFO 1. IL PROCESSO DELL’ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI

 

La UIF è istituzionalmente deputata a ricevere e analizzare le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che intermediari finanziari, professionisti e altri operatori qualificati devono individuare e comunicare tempestivamente, secondo il principio di collaborazione attiva. L’analisi dei flussi informativi è funzionale a cogliere collegamenti oggettivi e soggettivi, a tracciare i flussi finanziari anche oltre i confini nazionali, a ricostruire modalità innovative di realizzazione del riciclaggio e a selezionare casi meritevoli di analisi finanziaria approfondita. I risultati delle analisi effettuate vengono poi trasmesse al Nucleo Speciale della Polizia Valutaria e alla Direzione Investigativa Antimafia, competenti per gli accertamenti investigativi. Le segnalazioni vengono trasmesse all’Autorità Giudiziaria qualora emergano notizie di reato ovvero su sua richiesta.

Attività centrale è quella di elaborare indicatori e schemi di anomalia che vengono poi comunicati ai segnalanti per orientare la loro capacità di individuare le operatività sospette.
Sotto il profilo del processo di analisi, nella seconda metà del 2014, la UIF ha subito un riassetto della struttura organizzativa volto a orientare la specializzazione della funzione tenendo conto non solo della categoria dei soggetti segnalanti, ma anche della tipologia di rischio propria di certe classi di segnalazioni. A tal fine è stata istituita una nuova struttura operativa di base, ovvero la divisione “Gestione delle informazioni”, preordinata all’analisi di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa, e quelle provenienti da money transfer. Il processo di seguito descritto segue l’approccio risk-based definito dagli standard internazionali.

 

PARAGRAFO 2. LA METODOLOGIA

 

Una volta che le segnalazioni di operazioni sospette vengono trasmesse alla UIF, essa procede con una valutazione delle stesse sotto un profilo finanziario. Esso rappresenta il momento centrale dell’attività di intelligence svolta dalla UIF per estrarre spunti investigativi e d’indagine da trasmettere alle Autorità preposte all’accertamento del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo, nonché per individuare e definire tipologie e schemi di comportamento anomalo da diffondere ai soggetti obbligati. Si procede con un processo di analisi volto a stabilire la fondatezza delle segnalazioni di operazione sospetta ricevute, per proseguire poi con l’approfondimento delle stesse al fine di valutarne il grado di rischio e definirne il trattamento. Per ottemperare a ciò la UIF ha a disposizione una pluralità di fonti informative tratte da un’ampia gamma di fonti (archivi della UIF; informazioni, dati e documentazione richieste ai segnalanti; fonti informative pubbliche; richieste di collaborazione con FIU estere) e sistemi informatizzati. Uno fra quest’ultimi è il sistema RADAR, entrato in vigore il 16 maggio 2011. Tale sistema informatizzato acquisisce le segnalazioni in oggetto e individua quelle il cui elevato rischio richiedono una valutazione prioritaria, in ragione della configurazione delle stesse, degli importi movimentati, delle caratteristiche dei soggetti coinvolti o di altre circostanze ritenute rilevanti.
Attraverso il portale telematico viene acquisita la segnalazione nel sistema e avviene così un incrocio tra i dati strutturati della segnalazione con il patrimonio di informazioni già contenute negli archivi della UIF. Sulla base delle informazioni così acquisite e con l’ausilio di un algoritmo strutturato su variabili quantitative (quali il numero di segnalazioni già pervenute; l’esistenza di provvedimenti giudiziari; l’importo delle segnalazioni di operazioni sospette; il livello di rischio indicato dal segnalante secondo il proprio prudente apprezzamento), il sistema determina un indicatore di rischio, denominato rating, che è fortemente influenzato dalla corretta compilazione dello schema segnaletico da parte del segnalante. L’assegnazione di un rating automatico si articola su una scala di cinque livelli e si affianca alla classe di rischio definita dal segnalante. Poiché tale rating non sia in grado di tener conto degli elementi di rischio di natura qualitativa, tale indicatore è considerato intermedio e, al termine dell’analisi finanziaria, deve essere confermato oppure modificato dall’analista dando così luogo al rating finale, con il quale la segnalazione sarà trasmessa agli Organi investigativi per la valutazione della rilevanza investigativa.

Qualora sia opportuno procedere a ulteriori approfondimenti a causa di un complesso contesto segnalato, la UIF procede con un’attività di analisi approfondita ricorrendo allo stesso segnalante, agli altri soggetti obbligati, all’Archivio dei rapporti finanziari, all’Anagrafe tributaria. Al termine dell’approfondimento la UIF procederà con la stesura di una relazione il cui contenuto sarà oggetto degli approfondimenti effettuati. L’Unità ha anche la possibilità di avere un riscontro da parte del NSPV, il quale elabora e trasmette alla UIF in forma sintetica, sulla base dei precedenti giudiziari e di polizia dei soggetti coinvolti, i livelli di pregiudizio investigativo relativi a ciascuna segnalazione.
A partire dall’ottobre 2014, qualora una segnalazione presenti dei collegamenti con paesi esteri, essa viene selezionata per attivare, in modo rapido e mirato, il canale della collaborazione internazionale attraverso la rete informatica FIU.NET.

 

2.1 L’ARCHIVIAZIONE

 

Le segnalazioni di operazioni sospette non ritenute fondate dalla UIF vengono archiviate, mantenendone evidenza per dieci anni, ottemperando a procedure che garantiscano la consultazione agli Organi investigativi. Viene data comunicazione dell’avvenuta archiviazione al segnalante direttamente ovvero per il tramite di ordini professionali. L’archiviazione avviene nei casi in cui, sulla base degli approfondimenti effettuati dalla UIF e sulla base delle indicazioni di pregiudizio investigativo acquisite dal NSPV, non emergano elementi idonei a comprovare probabili ipotesi di riciclaggio di proventi illeciti o finanziamento del terrorismo. La segnalazione archiviata non viene cancellata e può essere recuperata all’emergere di nuovi elementi informativi di natura finanziaria o investigativa.

 

2.2 I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

 

Su richiesta del NSPV e della DIA e dell’Autorità giudiziaria, la UIF può disporre la sospensione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per un massimo di cinque giorni lavorativi, a condizione che non rechi pregiudizio alle indagini. Tale evenienza si può verificare nell’ipotesi in cui un soggetto obbligato richieda alla UIF, con urgenza, prima di eseguire l’operazione sospetta di riciclaggio richiesta dal cliente, di valutarne la sospensione.
L’effetto di tale sospensione è quello di ritardare, per un limitato arco temporale, l’esecuzione di operazioni sospette fino all’intervento di provvedimenti cautelari della Magistratura.

 

2.3 I FLUSSI INFORMATIVI AGLI ORGANI DI INVESTIGAZIONE

 

Dopo aver effettuato le opportune valutazioni sulle segnalazioni trasmesse dalla UIF, gli Organi investigativi comunicano l’interesse investigativo in merito alle segnalazioni. Sono stati accentuati i criteri selettivi, privilegiando contesti informativi maggiormente sintomatici di ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, caratterizzati da alti profili di rischio oggettivo e soggettivo. Le informazioni sull’interesse investigativo sono rese disponibili sulla piattaforma RADAR, arricchendo e aggiornando così in tempo reale il quadro informativo della UIF.

Nella Tabella 1 sono state prese in considerazione le segnalazioni pervenute, trasmesse agli Organi di Investigazione, archiviate e che hanno condotto a provvedimenti di sospensione dell’operatività dal 2008 al 2015, con la specificazione delle segnalazioni pervenute da Banche e Poste Italiane, in termini percentuali. L’evidente crescita del numero di segnalazioni è giustificata da una maggior sensibilizzazione dei segnalanti, nonché dall’aumento dei controlli sull’adempimento degli obblighi antiriciclaggio imposti dal d.lgs. 231/2007. Ha inoltre contribuito l’introduzione del sistema di trasmissione delle segnalazioni, il sistema informatico RADAR, che ha notevolmente snellito la procedura.

 

 

Dalla tabella 1 emerge che, rispetto all’incremento costante dal 2008 al 2013, nel 2013 si è verificata una riduzione delle SOS pervenute alla UIF del 3,6% rispetto all’anno precedente. Secondo il Rapporto annuale della UIF, tale contrazione è associata a una riduzione delle segnalazioni pervenute da Banche e Poste, che hanno inoltrato comunque la maggior parte delle segnalazioni. La contrazione è stata compensata da un aumento delle segnalazioni pervenute da altre categorie di segnalanti, con un incremento delle segnalazioni del 40% rispetto all’anno 2012.
Si evince inoltre che dal 2008 al 2015 il numero di segnalazioni ricevute dalla UIF si è incrementato del 564%; mentre il numero di quelle analizzate ha subito un aumento del 632%. Per quanto riguarda, invece, le segnalazioni archiviate, solo per l’anno 2011 la UIF ha diminuito notevolmente, rispetto alla media degli altri anni, il numero di archiviazioni. I provvedimenti di sospensione non sono mai stati omogenei nell’arco degli anni presi in considerazione. Spicca il numero dei provvedimenti sospesi nel 2013, in quanto sono stati decisamente i più numerosi rispetto agli altri anni analizzati, persino del 2015, anno in cui il numero di segnalazioni ha raggiunto il numero maggiore rispetto a tutti gli anni e il numero di provvedimenti di sospensione è stato tra il più basso.

 

 

La tabella 1.1. raccoglie i dati delle segnalazioni trasmesse dal 2008 al 2015 in base alla categoria di reato di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di massa. Nel 2008 non sono state ricevute segnalazioni collegate al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, in quanto la Banca d’Italia, con Provvedimento del 13 novembre 2009, recependo il Regolamento CE 1100/2008, “recante indicazioni operative per l’esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa” ha esteso gli obblighi segnaletici a carico degli intermediari. I fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono difficilmente distinguibili da parte dei segnalanti in quanto presentano zone di sovrapposizione.

Nella prassi, i segnalanti tendono generalmente a privilegiare la fattispecie più ricorrente e generale del fenomeno, ovvero il riciclaggio. Esaminando i dati contenuti nei Rapporti analizzati sulla provenienza geografica delle segnalazioni, emerge come dal 2008 al 2015 le regioni da cui pervengono il maggior numero di segnalazioni siano, in ordine decrescente, la Lombardia (con una percentuale che è oscillata dal 20% al 18%), il Lazio (con una percentuale che è oscillata dal 14 al 10%) e infine la Campania (con una percentuale che è oscillata da 8% a 10%). La giustificazione è probabilmente collegata al contesto economico-sociale e allo spessore del settore finanziario del luogo di origine della segnalazione.

 

CONCLUSIONI

 

La normativa antiriciclaggio pone i suoi pilastri su tre regole fondamentali: sul know your customer e quindi tutti gli obblighi di adeguata verifica previsti; sulla registrazione dei dati nell’AUI e infine sulle segnalazioni di operazione sospetta. Gli scambi informativi e i flussi di ritorno dei dati sul fenomeno del riciclaggio rappresentano la strategia di fondo per prevenire un fenomeno sempre più in diffusione, rendendo gli operatori parte integrante del sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È infatti grazie all’analisi delle segnalazioni di operazioni sospetta che la UIF ha la possibilità di monitorare il sistema finanziario e captare pratiche di riciclaggio ancora non conosciute. L’importanza della segnalazione di operazione sospetta è stata anche ribadita da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 20212/17 del 21 agosto. La Corte ha voluto ricomprendere nel concetto di “indice di anomalia” anche la evidente e notevole sproporzione tra i flussi di denaro in entrata ed uscita del conto corrente in rapporto alla propria attività di lavoro autonomo e professionale, obbligando così le banche o altro intermediario finanziario a trasmettere una segnalazione di operazione sospetta. Il dipendente così si trasforma: non sarà più un mero esecutore, ma dovrà intervenire nella segnalazione, pena la responsabilità in solido con la banca.

 

per scaricare il pdf: I PRESUPPOSTI, I CRITERI E IL CONTENUTO DI OPERAZIONI SOSPETTE